Statuto


ASSOCIAZIONE PLENIS VELIS
S T A T U T O
Sottoscritto il 27 Ottobre 2006 a Lucca dai Soci fondatori

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, ATTIVITA’

Art.1 È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE PLENIS VELIS”; denominazione che potrà essere abbreviata in “A.P.V.”. La durata dell’Associazione è indeterminata.

Art.2 L’Associazione è priva di una sede fisica ed avrà sede virtuale nelle rete di posta elettronica. Tutte le comunicazioni dell’associazione avverranno a mezzo di posta elettronica agli indirizzi che i Soci si comunicheranno vicendevolmente.

Art.3 Il compito dell’Associazione è quello di promuovere gli incontri tra i Soci al fine di favorire una reciproca crescita culturale, umana e professionale. L’amicizia, la stima e il rispetto reciproco sono i principi a cui si dovranno ispirare sia il rapporto tra i Soci, sia tutte le attività dell’Associazione.

 TITOLO II - SOCI

Art.4 La qualifica di Socio dell’Associazione non è trasmissibile e si ottiene:
  • per aver partecipato alla sua costituzione;
  • per ammissione per coloro che ne facciano richiesta.

Art.5 La qualifica di Socio si perde:
  • per esclusione deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci a seguito di comportamenti gravemente lesivi degli interessi dell’Associazione;
  • per recesso per giusta causa.

Art.6 I Soci hanno l’obbligo di perseguire gli scopi dell’Associazione attenendosi ai principi morali alla base dell’Associazione ed alle regole determinate dal presente statuto e dal regolamento interno. I soci hanno altresì l’obbligo della riservatezza. Al regolamento interno viene anche demandata la determinazione delle sanzioni da comminare ai Soci inadempienti ai propri doveri. Tutti i soci hanno gli stessi diritti, doveri e poteri all’interno dell’Associazione.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.7 L'Assemblea dei Soci è costituita dalla generalità dei Soci dell’Associazione ed è convocata tramite comunicazioni di posta elettronica.

Art.8 Ciascun Socio potrà eseguire la convocazione dell’Assemblea mediante avviso inoltrato agli altri Soci contenente le proposte su cui deliberare e l’indicazione di quando e dove riunirsi. Ogni Socio dovrà rispondere all’avviso di convocazione entro 48 ore dando la sua disponibilità o, se impossibilitato, proponendo posto, data o orario alternativi. Chi ha per primo fatto la convocazione dovrà accertarsi della disponibilità di tutti i soci inviando a tutti un avviso di conferma della convocazione.

Art.9 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea straordinaria deve essere totalitaria per essere validamente costituita e poter deliberare. L’Assemblea ordinaria è invece validamente costituita se vi partecipa più della metà dei soci. L’Assemblea ordinaria potrà riunirsi anche in modo virtuale tramite lo scambio di e-mail.

Art.10 L’Assemblea ordinaria, se validamente costituita, delibera col voto favorevole della maggioranza dei Soci indipendentemente dal numero di soci intervenuti in Assemblea. L’Assemblea straordinaria delibera solo all’unanimità.

Art.11 E' compito dell'Assemblea ordinaria:
  • determinare le linee generali dell'attività operativa della Associazione;
  • deliberare su argomenti ad essa assegnati dal regolamento interno.
E' compito dell'Assemblea straordinaria:
  • approvare il regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
  • deliberare su ammissione, esclusione e recesso dei Soci;
  • approvare le modificazioni dello statuto;
  • deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
  • deliberare sugli argomenti ad essa assegnati dal presente statuto e dal regolamento interno.

TITOLO IV– NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.12 L'associazione deve impiegare  gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale nel corso della sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano disposte dalla Legge. In caso di scioglimento l’eventuale avanzo di gestione sarà devoluto a scopi benefici su decisione dell’assemblea straordinaria.

Art.13 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge in materia.


Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori,

Giovanni B.

Giulio G.

Giancarlo M.

Francesco P.

Sandro P.